La polizza contro i rischi del montaggio ("Erection All Risks") si rivolge ad una vasta gamma di fattispecie che vanno dalla semplice installazione di singoli macchinari e/o impianti alla costruzione di intere unità produttive. L'architettura della polizza prevede una garanzia su base "All Risks" ove la portata della medesima è definita dalle esclusioni che riguardano poche e ben definite cause di danno . Talune delle esclusioni principali (rischi di progettazione, collaudi e prove, socio/politici ed altri) sono derogabili con corresponsione di un premio addizionale.
La garanzia inizia, di norma, al momento dello scarico dei materiali sul luogo del montaggio e prosegue ininterrottamente fino alla consegna provvisoria che coincide col termine delle prove di funzionamento. Dopo la consegna, decorre il periodo di manutenzione che può essere assicurato a condizioni conformi con il contratto di appalto/fornitura.
La somma assicurata deve corrispondere al pieno valore del contratto di appalto ed è soggetta a regolazione senza applicazione della regola proporzionale. Una particolare evoluzione collegata alle polizze di montaggio/costruzione, è rappresentata dalla copertura di
"Advance Loss of Profits" (ALOP) che prevede il ristoro del danno economico indiretto conseguente a ritardo nell'avviamento dell'attività assicurata determinatosi a seguito di uno o più sinistri che abbiano colpito l'opera assicurata durante la fase di montaggio/costruzione. Per questo specifico argomento, rinviamo alla sezione specifica del nostro sito.
Dalle Condizioni Generali di Assicurazione riportiamo qui di seguito gli articoli relativi ai rischi coperti ed alle principali esclusioni (testo approvato dall'ANIA).
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione dei lavori durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.
L'obbligo della Compagnia consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Compagnia per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.
RISCHI ESCLUSI
La Compagnia non è obbligata ad indennizzare:
- i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- i difetti di rendimento degli enti assicurati;
- i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.
La Compagnia non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative condizioni particolari:
- i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione; le opere e gli impianti preesistenti;
- i costi di demolizione e di sgombero;
- i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
- i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.
PRINCIPALI ESTENSIONI DI GARANZIA
(prestate previa specifica pattuizione)
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE
- DANNI CAUSATI DA VIZI DI MATERIALE, DIFETTI DI FUSIONE, ERRORI DI PROGETTAZIONE, DI CALCOLO E DI FABBRICAZIONE
- IMPIANTI E OPERE PREESISTENTI
- COSTI DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO
- MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ
- MANUTENZIONE
- MANUTENZIONE ESTESA
- MACCHINARIO, BARACCAMENTI ED ATTREZZATURE DI CANTIERE
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
- PLURALITÀ DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA
- RIMOZIONE, FRANAMENTO E CEDIMENTO DI TERRENO
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