Si tratta di una forma di garanzia normalmente collegata a coperture contro i rischi del montaggio e rivolta ad indennizzare l'acquirente di macchinari e/o impianti nel caso in cui si verifichino, dopo la consegna provvisoria, danni conseguenti a difetti elettromeccanici per i quali sussista responsabilità ai sensi del contratto di appalto/fornitura. Di norma il periodo assicurato non eccede i 12 mesi (responsabilità per vizi delle cose fornite).
Tuttavia la prassi commerciale tende ad estendere tale periodo a 24 mesi ed, in taluni casi, anche più a lungo. Gli assicuratori, per contro, non sono propensi ad assumere esposizioni oltre i 24 mesi salvo particolari eccezioni. Il contenuto della polizza di fornitura riguarda essenzialmente errori di progetto e/o calcolo, vizi del materiale e difetti di lavorazione con un impianto strettamente per "rischi nominati". Costituisce presupposto per la sua attivazione che il collaudo dei beni assicurati sia stato completato ed, a seguito di ciò, sia stato emesso il certificato di accettazione provvisoria. In taluni casi questi rischi vengono coperti in assenza di una polizza montaggio per l'intera produzione di determinati macchinari o impianti su base annua e con riferimento al relativo fatturato industriale.
Quando si tratti di produzione in serie, è prevista l'esclusione dei sinistri che abbiano colpito più enti in conseguenza dello stesso difetto (sinistri di serie). Analogamente a quanto avviene in altre forme di coperture tecnologiche, non sono assicurabili macchinari di prima esecuzione (prototipi).
Dalle Condizioni Generali di Assicurazione riportiamo qui di seguito gli articoli relativi ai rischi coperti ed alle principali esclusioni.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti all'impianto descritto nella scheda di Polizza e per il quale sia già stata prestata copertura per il periodo di montaggio e collaudo, causati da:
Errori di calcolo;
Errori di progettazione;
Difetti di fusione;
Vizi di materiale;
Errori di fabbricazione;
Errori di montaggio.
La somma assicurata, di cui alla scheda di Polizza, rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Compagnia per tutti i sinistri che possano verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura.
RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall'assicurazione:
- gli utensili intercambiabili e le parti accessorie;
- spese di progetto e calcolo per eliminare i relativi errori;
- danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- danni che derivino da errori, difetti o vizi noti all'Assicurato prima del verificarsi del sinistro;
- danni di serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi annui di assicurazione;
- danni causati con dolo e colpa grave dell'Assicurato;
- spese di viaggio e di soggiorno dei tecnici incaricati dall'Assicurato per la riparazione del danno;
- sono in ogni caso esclusi i danni e/o perdite causati da incendio o dall'opera di spegnimento o di demolizione conseguente a incendio, esplosione o scoppio, fumo, azione del fulmine, furto, crollo dell'edificio, cedimenti di terreno e delle fondamenta, eventi naturali in genere.
- difetti di rendimento;
- gli impianti, componenti ed apparecchiature elettroniche (derogabile con clausola speciale).
I testi integrali delle coperture sono attualmente disponibili solo nell'Area Clienti.