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/ Danni indiretti
E' una forma di garanzia, comunemente indicata con "danni indiretti", il cui scopo è di tenere indenne l'assicurato delle conseguenze economiche derivanti dalla perdita, parziale e/o totale, del flusso di ricavi ordinari causato da un danno materiale diretto risarcibile ai sensi della polizza "guasti alle macchine".
Nel periodo di tempo in cui l'attività assicurata subisce le conseguenze negative del sinistro, le minori vendite provocano una riduzione forzata dei ricavi mentre permangono talune voci di spesa ("costi fissi insopprimibili"). Da ciò deriva una compressione dell'utile netto o, in certi casi, un aumento della perdita netta di esercizio. Inoltre possono rendersi necessarie spese ulteriori sostenute per contenere le conseguenze negative dell'interruzione ("spese supplementari"). L'assicurazione garantisce la differenza tra il fatturato ed il costo variabile del prodotto venduto, tendendo a riportare l'attività assicurata nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata in assenza di sinistro.
Su questo argomento, nonché sui principi generali che regolano l'assicurazione contro l'interruzione d'esercizio, potrete trovare ampio materiale illustrativo nella sezione specifica del nostro sito (vedi pagina "pubblicazioni").
Dalle Condizioni Generali di Assicurazione riportiamo qui di seguito gli articoli relativi ai rischi coperti ed alle principali esclusioni (testo approvato dall'ANIA).
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga, mediante il pagamento da parte dell'Assicurato del corrispettivo premio di assicurazione e nei limiti, alle Condizioni ed Esclusioni che seguono, a risarcire i DANNI INDIRETTI derivanti all'Assicurato dalla forzata interruzione o riduzione dell'attività dell'Azienda per effetto di un sinistro materiale diretto dovuto a GUASTO accidentale, come definito nel presente articolo, che colpisca gli enti assicurati e sia risarcibile a termini della Polizza Guasti alle Macchine citata nella presente.
Per GUASTO si deve intendere un danno accidentale, improvviso e imprevisto causato da:
- incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
- difetti di fusione, del materiale e di costruzione, errori di progettazione e di montaggio;
- incidenti fortuiti di funzionamento quali errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, tormento molecolare, forza centrifuga, velocità eccessiva, difettosa o accidentale mancanza di lubrificazione, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale (a esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
- gelo;
- effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio.
- qualsiasi altro evento che non sia qui di seguito escluso.
RISCHI ESCLUSI
La Compagnia esclude dal risarcimento i DANNI INDIRETTI conseguenti a:
- guasti causati da incendio o dall'opera di spegnimento o di demolizione conseguente a incendio; esplosione o scoppio; colpo diretto di fulmine; furto o tentativo di furto; crollo dell'edificio; cedimenti del terreno o delle fondamenta; frane; straripamenti, allagamenti; valanghe; trombe marine, trombe d'aria e cicloni; terremoti; eruzioni vulcaniche o eventi similari; eventi naturali in genere. La rottura violenta di turbine, compressori, cilindri di motori, cilindri idraulici, volani, o altre parti di macchinario soggette a forza centrifuga, trasformatori e interruttori in olio non è considerata "esplosione" o "scoppio";
- guasti dovuti a collaudo, a intenzionale sovraccarico o a esperimenti che comportino imposizione di condizioni anormali. La verifica del buon funzionamento degli enti assicurati e delle installazioni di controllo e sicurezza di detti enti non è considerata "collaudo" o "esperimento";
- guasti dovuti a difetti e deficienze che esistevano già all'atto della stipulazione dell'assicurazione, erano a conoscenza dell'Assicurato o di un suo dipendente responsabile e non vennero resi noti alla Compagnia;
- guasti dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- guasti a parti intercambiabili accessorie e utensileria in genere; a matrici, stampi, crivelli, corde, cinghie, catene, nastri di trasmissione e simili, batterie elettriche, pneumatici, fili e cavi di collegamento, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità;
- deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte del macchinario o impianto causato dal suo naturale uso o funzionamento, corrosione, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche, attacco da acidi, scalfitture altrimenti prodotte a superfici verniciate o lucidate;
- perdita o distruzione degli enti assicurati verificatasi, direttamente o indirettamente, in occasione di atti di guerra, invasioni, misure di potenze straniere, ostilità (siavi o meno dichiarazione di guerra), guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, poteri militari o poteri usurpati, confische o distruzioni per ordine di qualsiasi Governo o Autorità legalmente costituita, tumulti, scioperi, serrate, sommosse civili o di persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o di persone malintenzionate che agiscono per conto di o in accordo a organizzazioni politiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- perdita o distruzione degli enti assicurati o qualunque altra relativa spesa, verificatasi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- giornate di inattività che l'Azienda avrebbe osservate per necessità di esercizio anche se il sinistro non si fosse verificato.
La Compagnia non risponde delle perdite conseguenti a danni:
- divenuti indennizzabili per effetto di estensioni di garanzia apportate alla Polizza di riferimento dopo la stipulazione di questa Polizza, fintantoché non venga stabilito diversamente con apposita appendice;
- danni o deprezzamenti di merci e/o prodotti in lavorazione;
- liquidazioni di personale resosi superfluo;
- penali o indennità dovute a terzi.
La Compagnia non risponde infine delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati:
- da eventi eccezionali verificatisi durante l'inattività stessa; tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi e gli eventi di forza maggiore;
- da limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza o nel rimpiazzo delle macchine o degli impianti colpiti, derivanti da norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- da mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- da revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- salvo quanto diversamente pattuito dalle Condizioni Particolari della presente Polizza.
I testi integrali delle coperture sono attualmente disponibili solo nell' Area Clienti.
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