04 Agosto 2005
Progettazione ed esecuzione nelle opere pubbliche I lavori pubblici , prima della loro esecuzione
, devono essere appaltati e le gare d’appalto possono avere
luogo soltanto se la documentazione di gara comprende
la “ concessione edilizia” , la progettazione preliminare , definitiva ed
esecutiva corredata di tutte le specifiche tecniche , computi metrici e capitolato
d’appalto. Inoltre deve essere definita e certa
la copertura economica del progetto da appaltare.
Non dovrebbe pertanto sussistere incongruenza tra l’esecuzione fisica dei
lavori e la loro buona progettazione in quanto le opere devono
essere realizzate esattamente come previsto dai documenti di gara. Ricordiamo
che la legge 109 ( Merloni) ed i successivi aggiornamenti non consente ai progettisti , e quindi alle stazioni appaltanti
, di inserire varianti in corso d’opera salvo
casi specificamente indicati e non tecnicamente prevedibili prima dell’inizio
lavori.
Un progetto approvato dal Responsabile Unico del Procedimento non
può arrivare in gara d’appalto privo dei requisiti necessari: eventuali carenze e/o
errori progettuali vengono evidenziate ed accertate in corso d’esecuzione
e risolte , se possibile , di concerto fra l’appaltatore e la stazione appaltante.
Il RDP certifica la “ regolare e buona esecuzione
dell’opera” a conclusione dei lavori ed una volta emesso il certificato di
collaudo dei medesimi.
Le polizze previste dalla legge ( fideiussorie e tecnologiche) vengono richieste
dalla stazione appaltante , a gara esperita , all’appaltatore aggiudicatario
in concomitanza con la firma del relativo contratto. Se il progetto appaltato
dalla PPAA riguarda più lotti d’intervento sulla stessa area , le polizze relative saranno richieste per i lotti corredati
dalla documentazione necessaria come sopra illustrata.
Ne consegue che , almeno in linea di principio
, non dovrebbero sussistere incongruenze e/o contraddizioni tra i documenti
sottoscritti dagli ODI ( organismi di ispezione) e quelli sottoscritti
dal RUP.